Art. 29 — Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua ((stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,)) per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo e' concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresi' conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonche' della qualita' tecnica e della professionalita' complessiva del progetto di digitalizzazione. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
