Art. 30 — Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale e' dotata di contabilita' separata ed e' destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. La sezione e' alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalita' di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.
Testo vigente dal 26 novembre 2016
