Disciplina del commercio interno del riso

Art. 14-bis — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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((Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1962 al 1 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art14bis · fonte del testo