Art. 12 — Piani comunali
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Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e puo' determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita. Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttivita' del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonche' un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive. Le disponibilita' che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto disposto dal precedente comma. I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge. Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma. Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed e' soggetto a revisione quadriennale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
