Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/1979

    Altra decisione
    20 dicembre 1979

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, i quali, nel loro combinato disposto - in asserito contrasto con l'art. 41, comma primo, Cost. -, subordinano la possibilità di effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre che la stessa può essere concessa soltanto alle ditte o società che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi di vendita (già licenza di commercio), posto che, nel corso del giudizio di costituzionalità, è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15, r.d.l. 294/1939, e 39, legge 426/1971, riguardanti - rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e, più in genere, l'apertura di esercizi di vendita, per cui si rende necessario valutare se alla stregua delle nuove disposizioni la questione sollevata sia tuttora rilevante.

    Art. 41 cost. · Art. 24 Disciplina del commercio · Art. 1 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art24 · fonte su Normattiva