Art. 18 — Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni
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In caso di mancata designazione di uno o piu' membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura e' seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o piu' membri della commissione di cui all'articolo 17. Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
