Disciplina del commercio

Art. 22 — Ricorso al Ministero

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Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla presentazione. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art22 · fonte del testo