Art. 22 — Ricorso al Ministero
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Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla presentazione. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
