Art. 29 — Subingresso - Casi di priorit
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Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorita' rispetto alle domande nuove, purche' i richiedenti abbiano esercitato l'attivita' commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
