Disciplina del commercio

Art. 30 — Domande concorrenti

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Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sara' concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sara' data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilita' dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione. A parita' di condizioni sara' seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art30 · fonte su Normattiva