Art. 30 — Domande concorrenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sara' concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sara' data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilita' dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione. A parita' di condizioni sara' seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
