Disciplina del commercio
Art. 31 — Revoca dell'autorizzazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
L'autorizzazione e' revocata qualora il titolare:
- a)non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
- b)sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attivita' dell'esercizio di vendita;
- c)venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
