Disciplina del commercio

Art. 31 — Revoca dell'autorizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

L'autorizzazione e' revocata qualora il titolare:

  • a)non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
  • b)sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attivita' dell'esercizio di vendita;
  • c)venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art31 · fonte su Normattiva