Art. 34 — Spacci interni
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La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole, e negli ospedali, e' consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico. Per esercitare la vendita di cui al comma precedente e' necessaria l'autorizzazione comunale che e' rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge. Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attivita' di cui al precedente comma. Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
