Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ((...)) di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.

Testo vigente dal 2 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:1964-04-04;171~art3 · fonte su Normattiva