Art. 38 — Pubblicità dei prezzi
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L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverra' con le modalita' e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
