Disciplina del commercio

Art. 38 — Pubblicità dei prezzi

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L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverra' con le modalita' e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 152/1976

    Questione infondata
    7 luglio 1976

    Gli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel dettare una distinta disciplina sulla pubblicità dei prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, e nel demandare al regolamento le modalità di indicazione dei prezzi delle stesse merci esposte diversamente e delle altre merci, non violano l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento ma attuano una scelta discrezionale da parte del legislatore.

    Art. 3 cost. · Art. 38 Disciplina del commercio · Art. 39 Disciplina del commercio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art38 · fonte su Normattiva