Disciplina del commercio

Art. 42 — Norme di attuazione

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Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 24, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente. Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attivita' commerciale.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 20 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art42 · fonte su Normattiva