Art. 45 — Sfera di applicazione della legge
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Le disposizioni della presente legge non si applicano:
- 1)ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;
- 2)ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialita' medicinali;
- 3)ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;
- 4)alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;
- 5)ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- 6)agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;
- 7)alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attivita' commerciali e' disciplinato da leggi speciali.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
