Disciplina del commercio

Art. 9 — Elenco speciale

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Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

  • 1)che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attivita' indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualita' di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;
  • 2)che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attivita' di vendita al pubblico;
  • 3)che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attivita' indicate nell'articolo 1. La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art9 · fonte su Normattiva