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Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per la riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1963, n. 321
1La L. 2 marzo 1963, n. 321 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, numero 230, per l'adeguamento della disciplina dei con tratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato alle disposizioni della legge predetta, e' riaperto fino a 90 giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 14 aprile 1963 al 24 ottobre 2001
