Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11269/2026

    27 aprile 2026
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018, che consente di prorogare il contratto nel limite massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi, il cui superamento comporta la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non si applica ai contratti di lavoro stagionale, per i quali, per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs., non opera il limite di durata complessiva di 36 mesi che ne costituisce presupposto.

    Art. 1 · Art. 19 jobs act · Art. 21 jobs act

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26191/2025

    25 settembre 2025
    • AGENZIA (CONTRATTO DI)
    • IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

    La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo. 110 <!-- pag. 111 -->

    Art. 1 · Art. 1750 c.c. · Art. 1751 c.c. · Art. 2096 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1984

    Questione inammissibile
    15 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), nella parte in cui non prevede che possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di insegnamento annuale nelle scuole non pubbliche, a differenza di quanto si assume disposto con riguardo alle scuole pubbliche, difettando qualsiasi titolo - come già rilevato dalla Corte - in virtù del quale il decreto contenente la disposizione impugnata possa essere costruito come atto di legislazione delegata, o altrimenti provvisto della forza di legge (in quanto emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, ai sensi e sulla base dell'art. 1, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, al solo fine di compilare l'elenco delle attività che rivestono i caratteri in via generale previsti all'art. 1, lett. a, della stessa legge n. 230 del 1962, la quale, peraltro, non accenna ne' a deleghe, ne' ad investiture del Governo, ma configura la funzione regolatrice demandata al decreto presidenziale come attuativa di talune sue previsioni, disponendo altresì che l'elenco delle attività specificate nel decreto possa essere "successivamente modificato con le relative procedure"). - O. n. 230/83.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/1983

    Questione inammissibile
    29 settembre 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost., sollevata dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 sette…

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 1 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/1983

    Questione inammissibile
    28 luglio 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata dal tribunale di Avellino, con l'ordin…

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 1 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1986 al 24 ottobre 2001. 432 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

tolto: a) quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

tolto: b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

tolto: c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

tolto: d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente, impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;

tolto: e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi. L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sara' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potra' essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attivita' si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art1 · fonte del testo