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E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono, comunque, recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del Codice civile.
Testo in vigore dal 17 maggio 1962 al 24 ottobre 2001
