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Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttivita' delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitivita' sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art1 · fonte su Normattiva