Il numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di pesca marittima, nonche' allo sviluppo delle attivita' di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
