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Tra le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio e' istituita, presso il fondo interbancario di garanzia, una sezione di garanzia per il credito peschereccio. La sezione garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subi'to nelle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea. La garanzia della sezione non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La garanzia sussidiaria della sezione copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito. La garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende e istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal proprietario o mutuatario inadempiente. Le somme che devono essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte della sezione di cui al presente articolo, della perdita denunziata saranno versate alla sezione stessa al netto delle spese sopportate. In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende e gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.
Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994
