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Le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui all'articolo 10 debbono:

  • a)eseguire una tantum sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della intera erogazione, una trattenuta nella misura dell'1 per mille, da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse;
  • b)versare alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, entro i primi quindici giorni di ciascun trimestre solare, l'ammontare complessivo delle trattenute eseguite nel trimestre precedente.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art11 · fonte su Normattiva