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Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

  • a)dalle trattenute stabilite dall'articolo 11;
  • b)da un contributo una tantum di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1989;
  • c)da un importo che le aziende e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;
  • d)dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione, di cui all'articolo 13.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art12 · fonte su Normattiva