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Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere:
- a)all'organizzazione dei servizi della sezione;
- b)alla scelta dei criteri e delle modalita' dirette a disciplinare gli interventi della sezione;
- c)a deliberare sulle richeste di rimborso;
- d)a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.
Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994
