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I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attivita' di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dal successivo articolo 20.
Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 12 agosto 2012
