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Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

  • a)le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  • b)le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;
  • c)le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art2 · fonte su Normattiva