Disciplina del credito peschereccio di esercizio

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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