Disciplina del credito peschereccio di esercizio
Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
