Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 8 — Iniziative di difesa attiva contro le avveristà atmosferiche

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Puo' essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilotate,di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364,nonche' dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate ai sensi del comma 1 del presente articolo puo' essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e societa', preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa nonche' dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversita' atmosferiche. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversita' atmsferiche possono essere finanziati dalle regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi,con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non puo' considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;185~art8 · fonte su Normattiva