Art. 10 — Servizio centrale degli affari generali e del personale
L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, e' sostituito dai seguenti: "Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca. Il servizio cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:
- a)ufficio I: affari generali;
- b)ufficio II: amministrazione del personale;
- c)ufficio III: affari finanziario-contabili. Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente. Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore". E' soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, e' sostituito dal seguente: "8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati". Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
