Art. 11 — Aumento delle dotazioni organiche
Per far fronte alle necessita' operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 6 settembre 1979, e' incrementato come segue:
- a)nella ex carriera direttiva di 34 unita', di cui 15 della VIII qualifica funzionale e 19 della VII qualifica funzionale;
- b)nella ex carriera di concetto di 33 unita' della VI qualifica funzionale;
- c)nella ex carriera esecutiva di 28 unita' della IV qualifica funzionale;
- d)nella ex carriera ausiliaria di 12 unita', di cui 5 addetti agli uffici e 7 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, e' consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici. La consistenza dei comandi non puo' superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle amministrazioni o enti di provenienza.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
