Art. 3 — Adeguamento degli organici
In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilita' generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' aumentata di 2.300 unita'. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresi', determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.
Testo vigente dal 21 agosto 1985
