Art. 2 — Segretario generale della programmazione economica
Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica. Al Segretario generale della programmazione economica e' attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico e' conferito per un quinquennio ed e' rinnovabile. Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
