Art. 3 — Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo e' coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' da questi controllate, nonche' tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o piu' discipline attinenti all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da societa' da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e' conferito per un quadriennio. Qualora per necessita' di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico e' ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilita' ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo' comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
