Art. 1 — Principi generali
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La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. Il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 6 maggio 2004
