Art. 25 — Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica
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Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica e' nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di questa all'inizio della legislatura. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata della legislatura. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e' abrogato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 27 giugno 1993
