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[1]Nei locali destinati a pubblico spettacolo o a pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono essere eseguiti soltanto nei giorni seguenti:

[2]8 gennaio: Genetliaco di S. M. la Regina;

[3]23 marzo: Data di fondazione dei Fasci italiani di combattimento; 21 aprile: Natale di Roma e festa del lavoro;

[4]24 maggio: Anniversario della dichiarazione di guerra;

[5]Prima domenica di giugno: Celebrazione dello Statuto;

[6]15 settembre: Genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario;

[7]20 settembre: Anniversario dell'entrata dell'Esercito italiano in Roma;

[8]28 ottobre: Anniversario della Marcia su Roma;

[9]4 novembre: Anniversario della Vittoria;

[10]11 novembre: Genetliaco di S. M. il Re.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-01-13;3~art1 · fonte del testo