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Nei locali e negli esercizi anzidetti, la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono altresi' essere eseguiti quando siano presenti: S. M. il Re; S. M. la Regina; i Reali Principi; il Capo del Governo; un membro del Governo in rappresentanza di questo; il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei deputati, o i loro delegati ufficiali; il Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009
