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[1]I trasgressori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con una ammenda fino a L. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1930 - Anno VIII

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Mussolini.

[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-01-13;3~art3 · fonte del testo