Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parita' di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, e' esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalita', ovvero derivanti dal mantenimento di piu' favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianita' prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' determinato con esclusivo riferimento alle anzianita' minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianita' di servizio. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
Testo vigente dal 22 agosto 1991
