Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parita' di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, e' esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalita', ovvero derivanti dal mantenimento di piu' favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianita' prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' determinato con esclusivo riferimento alle anzianita' minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianita' di servizio. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 22 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 409/1995

    Questione infondata
    27 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel trasformare in assegno personale riassorbibile i benefici pensionistici conseguiti dai magistrati collocati a riposo in applicazione dell'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 e dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, toglie effetti, almeno parziali, a decisioni definitivamente assunte in sede giudiziaria e amministrativa e vanifica persino il giudicato. Invero, la norma denunciata dispone solo per l'avvenire, prevedendo un riassorbimento di quanto conseguito, senza incidere su quanto corrisposto per effetto della sentenza, bensì eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento economico. In questi limiti, non è configurabile ne' lo svuotamento del contenuto del giudicato ne' l'invasione della funzione legislativa nel campo costituzionalmente riservato alle altre funzioni. Tanto più che nel nostro sistema costituzionale non è interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti. - V. S. n. 413/1988. red.: A. Franco

    Art. 136 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;265~art1 · fonte su Normattiva