Art. 7 — Norme per il commercio
La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.
Testo vigente dal 11 maggio 1989
