La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

Testo vigente dal 11 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-03;169~art7 · fonte su Normattiva