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Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' dovuta un'indennita' medica connessa alla peculiarita' ed al rischio delle loro funzioni.

Testo in vigore dal 5 marzo 1968 al 3 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1968-02-20;100~art1 · fonte del testo