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Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono considerati dipendenti i medici di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate ai medici di ruolo.
Testo in vigore dal 5 marzo 1968 al 3 aprile 1975
