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L'ammontare dell'indennita' medica prevista dalla presente legge e' unico per tutti i medici indicati al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1975, n. 70
1La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui alla presente legge. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".
Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 22 dicembre 2008
