Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennita' di anzianita' o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.

Testo in vigore dal 5 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;337~art1 · fonte del testo