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Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennita' di anzianita' o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.
Testo in vigore dal 5 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
