E' fatto obbligo all'armatore di versare entro il quindicesimo giorno di ogni mese all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per le navi in armamento, il contributo dovuto per il mese precedente, come se la nave fosse in pieno armamento, in base alle tabelle stabilite a tal fine, secondo i casi, dai Ministero della marina mercantile o dai contratti ed accordi collettivi di arruolamento. Entro novanta giorni dal giorno di scadenza previsto per il versamento, l'armatore e' tenuto ad effettuare il conguaglio fra quanto versato all'Ente e quanto dovuto, in relazione all'accertata effettiva consistenza dell'equipaggio, inviando contemporaneamente all'Ente stesso l'elenco nominativo del personale imbarcato all'epoca cui si riferisce il conguaglio, con le relative qualifiche.

Testo vigente dal 23 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art4 · fonte del testo