Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, e' modificato come segue: "L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare".

Testo vigente dal 24 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-18;134~art1 · fonte su Normattiva