E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprieta' o in gestione delle societa' esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale. ((L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare)). Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.

Testo vigente dal 9 maggio 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1955 al 9 maggio 1976. 7 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… locale. L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente tolto: assistenza aggiunto: nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari tolto: a quello dovuto dal personale stesso aggiunto: allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare. Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art1 · fonte del testo