Art. 10 — Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali
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La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15. Il programma e' redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorita' di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione. Le proposte devono contenere:
- a)la perimetrazione delle zone;
- b)l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c)la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d)la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
- e)le previsioni sulle potenzialita' agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande. Il programma e' trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006
