Disciplina dell'agriturismo

Art. 13 — Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari

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Le comunita' montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attivita' agrituristica. Il piano integrato di interventi straordinari e' approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art13 · fonte su Normattiva